Art. 2.
(Obiettivo terapeutico).

      1. L'obiettivo terapeutico della riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo sono l'individuazione e la valutazione delle controindicazioni nonché l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente da verificare periodicamente, al fine della continuità o dell'interruzione del trattamento stesso, in base ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati.
      2. La definizione dell'obiettivo terapeutico è di competenza di una équipe multidisciplinare che comprende il longeur o assistente, il fisioterapista con specializzazione in riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo, il medico specialista, a seconda della patologia di cui si tratta, e il medico veterinario che si occupa della scelta del cavallo e del suo stato di benessere fisico e psichico.
      3. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con proprio decreto, l'elenco dei centri abilitati al rilascio della specializzazione in riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo.

 

Pag. 4